Art. 10.
(Incentivi alla natalità).

      1. A ciascuna famiglia rispondente ai requisiti reddituali fissati con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consulta nazionale per la famiglia di cui all'articolo 23, è riconosciuto un contributo annuo di 1.000 euro per ciascun figlio, fino a un massimo di 5.000 euro complessivi.
      2. Un incentivo pari a 1.000 euro per ciascun anno, frazionabile per mese, è altresì riconosciuto a ciascuna famiglia per l'affidamento, anche preadottivo, di ogni minorenne, fino a un massimo di 5.000 euro complessivi e in base ai requisiti reddituali fissati con il decreto di cui al comma 1.
      3. Il decreto di cui al comma 1 fissa, altresì, le modalità di erogazione del contributo previsto dai commi 1 e 2.